Modifica al D.P.R. 412/93 nuovo regolamento per lo scarico dei fumi

pubblicata il 17/01/2014

Il testo della legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179  “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
Il testo contiene un’importante modifica dell’art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93 per consentire un impiego più diffuso dello scarico a parete. In sostanza, nel caso di installazione di apparecchi a condensazione appartenenti alla classe di NOx (La sigla NOx identifica in modo generico gli ossidi di azoto che si producono come sottoprodotti durante una combustione)  meno inquinante si potrà sempre derogare dall’obbligo di scarico a tetto purché si rispettino le distanze indicate dalla UNI 7129 e successive integrazioni (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio, etc.).
L’attuale formulazione prevede infatti che l’obbligo generalizzato di scarico a tetto non si applichi “nel caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502,” purché si rispetti il posizionamenti dei terminali in facciata indicato nella UNI 7129.

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