Iva 10% agevolata su interventi di manutenzione edilizia.

pubblicata il 13/02/2014

La norma fa riferimento agli interventi di recupero elencati nelle lettere a) e b) dell’art. 31, primo comma, della legge 457/1978.

Lettera A: Interventi di manutenzione ordinaria

Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per quanto riguarda la ns. attività, rientrano in questo tipo di intervento:

  •  riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)
  •  sostituzione di elementi di impianti tecnologici

Lettera B: Interventi di manutenzione straordinaria

Sono le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Per quanto riguarda la ns. attività, rientrano in questo tipo di intervento:

  •  realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici.
  •  interventi finalizzati al risparmio energetico.

 

Occorre precisare che gli interventi suddetti possono essere fatturati al 10 per cento solo se effettuati su edifici “a prevalente destinazione abitativa privata”.

N.b: Nel caso in cui vengano impiegati beni di valore significativo * , l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il costo complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi.

 

* In base al D.M. del 29/12/99 i beni significativi sono:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

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